Amministratore di Condominio: è obbligatorio quando…

Non sempre è detto che l’amministratore di condominio sia obbligatorio.

Nonostante le sue funzioni siano particolarmente importanti nella gestione delle spese e degli impegni di condominio, se i proprietari di appartamenti  arrivano fino a otto, l’amministratore di condominio non è obbligatorio.

Inoltre, la carica può essere esercitata anche dagli stessi condomini. Ma vediamo i casi in cui è obbligatoria questa figura.

Quando è obbligatorio l’amministratore di condominio?

Come abbiamo detto, la nomina di un amministratore di condominio è obbligatoria quando il numero dei condomini è superiore a 8.

Il fatto che la nomina dell’amministratore è obbligatoria se i condomini sono maggiori di otto, non toglie che questi possa essere comunque nominato  anche se i condomini sono di numero inferiore; c’è comunque bisogno della stessa maggioranza assembleare prevista per la nomina “obbligatoria”.

Come viene nominato un amministratore di condominio?

La maggioranza utile per nominare l’amministratore richiede il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, rappresentando almeno 500/1000, anche in seconda  convocazione.

Nel caso in cui l’amministratore non venga nominato, il Tribunale può decidere la sua nomina su ricorso anche di uno solo dei condòmini.

Quanto dura la carica dell’amministratore di condominio?

La carica di amministratore dura in genere un anno, con il rinnovo automatico alla prima scadenza.

Dopo la seconda scadenza è necessario che l’assemblea sia convocata per la riconferma o la nomina di un nuovo amministratore; in entrambi i casi è sempre prescritta la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno  500/1.000, anche in seconda convocazione.

Chi può esercitare la carica di amministratore?

Possono ricoprire questa carica coloro che:

  • Hanno il godimento dei diritti civili;
  • Non sono stati condannati per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro  delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • Non sono stati sottoposti a misure di prevenzione definitive, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non sono interdetti o inabilitati;
  • Il nome non sia annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  • Hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • Hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

L’incarico di amministratore condominiale spesso è esercitato da una società esterna proprio come lo Studio Alberto Ferrari.

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