Animali in condominio: vietato vietarli

La presenza di animali in condominio è uno dei principali motivi di liti condominiali e spesso succede di arrivare al tribunale.

La legge n. 220/2012 di riforma del condominio, entrata in vigore dal 18 giugno 2013, ha aggiunto un ultimo comma all’art. 1138 c.c., speciicando che nessun tipo di regolamento, contrattuale o assembleare, può vietare ai singoli condomini di possedere un animale domestico.

Animali in condominio: cosa succede se il divieto è contenuto all’interno di un regolamento antecedente la riforma?

In questo caso, in forza del principio di irretroattività della legge, il divieto rimane tale.

L’unica soluzione possibile per permettere ai condòmini di possedere un animale domestico è la modifica del regolamento.

La norma riformata autorizza di fatto l’utilizzo delle parti condominiali comuni, in quanto proprietà di tutti i condomini.

Così come non si può vietare al condomino di possedere un animale, non gli si può altrettanto vietare, l’utilizzo dell’ascensore o del giardino condominiale, purchè non sporchi o emetta odori particolari.

Perciò, così come coloro che non gradiscono la presenza di animali dovranno attenersi alle suddette norme, anche coloro che possiedono un animale domestico dovranno rispettare alcune regole di convivenza condominiale.

La libertà di avere animali domestici, incontra comunque il limite del rispetto dei diritti degli altri condòmini alla quiete e alla salute, così come dei doveri di controllo e custodia nelle parti comuni.

Nello specifico:

  • L’animale non deve essere lasciato libero nelle parti comuni, emanare cattivi odori o emettere regolarmente rumori molesti;
  • Il regolamento può limitare comunque il diritto di possedere animali per ragioni igienico-sanitarie;
  • Gli accordi condominiali possono limitarne l’accesso in zone comuni ben definite, purché non si violi il diritto sancito dalla legge;
  • Nei luoghi in cui l’animale può incontrare altre persone, è necessario l’utilizzo del guinzaglio o delle apposite gabbiette, e, all’occorrenza, della museruola;
  • Può vietarsi la detenzione di un animale domestico qualora esso produca rumori molesti di notte e di giorno, tenendo comunque conto del principio di “normale tollerabilità” utile per una pacifica convivenza;
  • Il contratto di locazione, che ha natura privata e vincolante tra le parti, può contenere una specifica clausola di divieto alla detenzione di animali domestici;

Animali in condominio: quali sanzioni possono incorrere?

Per la violazione delle suddette regole, è sempre prevista la responsabilità civile ex art. 2052 c.c., nonché in casi particolarmente gravi, i reati ex art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) ed ex art. 672 c.p. (omessa custodia e mal governo di animali).

Per concludere, oltre al rispetto di queste poche norme, sarebbe comunque opportuno rispettare le regole del buon senso e del rispetto reciproco per una tranquilla convivenza condominiale.

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