Amministratore di condominio Rovigo Alberto Ferrari Studio

Animali in condominio

Recentemente, il Codice Civile, ha riformato la liberalizzazione degli animali in condominio: un’ importante novità che vedrà gli amanti dei cani liberi di poter finalmente far entrare il proprio animale domestico nell’appartamento.

Oggi, il Codice civile stabilisce infatti che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

I giudici affermano ora che il cane e il gatto vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare. Sempre il Codice Civile stabilisce che vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento, equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali.

Un regolamento condominiale non può, quindi, stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva.

L’unico caso in cui un condomino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando tale divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento (il divieto in questo caso ha natura contrattuale).

Un animale può essere allontanato da un condominio solo in casi di particolare gravità (scarsa igiene, malattie ecc.) che devono essere provate attraverso documentati, anche tramite personale tecnico privato, o addirittura il servizio veterinario pubblico (ASL).

Resta aperto il problema della corretta definizione della categoria, dal momento che il Codice parla di “animali domestici”, non più di animali di compagnia, ma senza specificare quali animali vi rientrino e quali no. Rimane la possibilità di vietare il possesso di animali esotici, ma non ci sono riferimenti chiari ad animali come, ad esempio, furetti, criceti e conigli. 

Ci sono però alcune regole da rispettare…

Ci sono due norme da dover rispettare in caso di animali in condominio:

  • Ordinanza del ministero della Salute del 23 marzo 2009: obbligo per i proprietari dell’animale di mantenere pulita l’area di passeggio, utilizzare il guinzaglio e utilizzare la museruola (solo in caso di animali aggressivi).
  • Responsabilità civile ex articolo 2052 del Codice Civile e penale dei proprietari in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose nonché l’obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi.

Infine, bisogna tener conto di questi punti fondamentali:

  • Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele sopra indicate;
  • I proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile;
  • Il condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, può richiedere l’allontanamento dell’animale dall’abitazione in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile;
  • Nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare, purché ne sussistano le condizioni, il reato di “disturbo del riposto delle persone” (articolo 659 del Codice civile) (l’elemento essenziale di tale fattispecie di reato è, però, l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse);
  • Gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (articolo 672 del Codice penale).

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