Bollette condominio: IVA piena sulle bollette per le parti comuni

Sulle bollette dell’energia elettrica viene applicata l’IVA al 22% per i consumi delle parti comuni: questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 4 dicembre 2018.

Solamente per le forniture di energia elettrica per uso domestico è possibile beneficiare dell’aliquota IVA al 10% secondo le regole previste dal D.P.R. n. 633/1972.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano a seguito della richiesta di associazione, secondo cui sulle bollette di un condominio a destinazione prettamente residenziale, le spese per la luce, il cancello citofono, ascensore ed altro dovessero scontare l’IVA con aliquota agevolata.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza, nega la possibilità di parare l’imposta al 10%, chiarendo cosa si intende per uso domestico, perciò, il condominio dovrà pagare l’imposta sui consumi elettrici, applicando l’aliquota IVA del 22%.

Bollette condominio: IVA piena sulle bollette per le parti comuni

La possibilità di beneficieare dell’aliquota IVA al 10% sulle bollette relative alla fornitura di energia elettrica per uso domestico, non riguarda anche i consumi relativi alle parti comuni.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 3 pubblicata il 4 dicembre 2018, chiarisce prima di tutto che l’utilizzo domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari e che quindi,l’agevolazione sulle bollette riguarda solamente le somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, come consumatori finali, utilizzano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione.

L’applicazione dell’aliquota IVA al 10%, quindi, non si applica a soggetti che operano nell’esercizio di imprese o per l’effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA.

In pratica, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la possibilità di beneficiare dell’IVA ridotta sulle bollette è rivolta solamente:

alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della “residenzialità”, con esclusione delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture “non residenziali”, sia pubbliche che private (cfr. circolare n. 82/E del 1999).

Bollette condominio: IVA piena se le parti comuni non sono “abitabili”

Nel specifico caso, relativo ad un associazione che scrive per conto di un condominio in cui sono presenti unità immobiliari a destinazione residenziale ed immobili ad uso di ufficio, studi e negozi, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che le parti comuni non soddisfano il requisito di uso domestico previsto dalla norma ed interpretato dalle citate circolari come impiego per la propria abitazione.

In poche parole, l’Agenzia delle Entrate spiega che tenuto conto che le parti comuni di un edificio non possano essere destinati all’abitazione, a carattere familiare o collettivo, non è possibile ritenere soddisfatto il requisito dell’uso domestico e pertanto è preclusa la possibilità di poter beneficiare della riduzione dell’IVA sulle bollette.

Per questa e maggiori informazioni o richieste riguardo il tuo condominio, lo studio di amministrazione condominiale Alberto Ferrari è a vostra completa disposizione!

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