Condominio: ecco i nuovi livelli antincendio per le facciate

La Commissione Europea sta esaminando la bozza di decreto del Ministero dell’Interno contenente la regola tecnica integrativa del dm n. 246/1987 riguardante le norme antincendio negli edifici di civile abitazione di “altezza antincendi”.

Ma cosa dice il documento? approfondiamo meglio in questo articolo!

Il documento prevede che le disposizioni sui requisiti antincendio delle facciate condominiali, siano applicate ai condomini sia di nuova costruzione che di quelli esistenti, interessati da interventi di rifacimento per una superficie maggiore al 50%.

Non dovranno essere seguiti dei nuovi requisiti nei lavori in corso o pianificati sulla base di un progetto approvato prima dell’entrata in vigore del decreto.

Secondo quanto previsto dalla bozza del documento, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate saranno valutati, avendo come obiettivi principali:

  • Limitare la probabilità di propagazione di un incendio scaturito all’interno di un edificio a causa delle fiamme o dei fumi caldi che fuoriescono dai vani, aperture, cavità verticali, interstizi tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata con il conseguente coinvolgimento di altri compartimenti orizzontali o verticali, inizialmente non interessati dall’incendio;
  • Limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione a causa di un fuoco esterno, originato in un edificio adiacente o a livello della strada;
  • Evitare o limitare, la caduta di parti di facciata che possono compromettere l’evacuazione e l’intervento delle squadre di soccorso.

La bozza del decreto inoltre, corrisponde quattro livelli di prestazione antincendio a seconda dell’altezza antincendio dell’edificio:

  • L.P. 0 per edifici di altezza antincendi da 12 a 24 metri;
  • L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 a 54 metri;
  • L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendio da oltre 54 metri fino a 80 metri;
  • L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendio oltre 80 metri.

Con “altezza antincendi” si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, eccetto quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Per ogni categoria sono poi previsti i compiti e funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti.

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