Condominio: è possibile trasferire l’uso esclusivo di parti comuni?

L’uso esclusivo sulle parti comuni dell’edificio che viene riconosciuto, non incide sull’appartenenza  delle parti comuni alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento tra i condomini.

Il diritto in questione perciò, non cessa con la morte del beneficiario e potrà essere trasferito unitamente all’unità immobiliare cui accede.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 24958/2018.

IL CASO

La vicenda ha origine dalla domanda di un condominio che aveva convenuto in giudizio un condomino affinchè fosse accertata l’insussistenza in capo al medesimo del diritto di uso esclusivo del cortile condominiale, con conseguente ordine di cessare ogni turbativa e condanna a risarcire i danni causati.

La domanda è accolta in sede d’appello, pertanto il condomino agisce in Cassazione: questi ritiene che la Corte territoriale abbia male interpretato la clausola del rogito nell’originario contratto di comrpavendita, ritenendo che la riserva d’uso prevista in favore della sua dante causa, fosse riferita alla persona della stessa e non all’appartamento di cui essa era proprietaria e sbagliando a ritenere che, nella specie, sussistesse un diritto reale d’uso ex articolo 1021 c.c. e non un rapporto pertinenziale.

E’ POSSIBILE TRASFERIRE IL DIRITTO ALL’USO ESCLUSIVO SU PARTI COMUNI IN CONDOMINIO

Gli Ermellini, accogliendo il ricorso, rammentano che, secondo la più recente giurisprudenza, l’uso esclusivo su parti comuni dell’edificio riconosciuto, al momento della costituzione di un condominio, in favore di unità immobiliari in prorpietà esclusiva, al fine di garantirne il migliore godimento, incide non sull’appartenenza delle dette parti comuni alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i condomini, secondo modalità non paritarie determinate dal titolo.

Il diritto non è riconducibile al diritto reale d’uso previsto dall’articolo 1021 c.c. e, perciò, oltre a non mutarne le modalità di estinzione, è tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi aventi causa dell’unità immobiliare cui accede.

I giudici della Cassazione inoltre forniscono un chiarimento in riferimento al concetto di pertinenza: questo, spesso presente in dottrina e giurisprudenza, deve ritenersi utilizzato, in casi casi come questo, in senso atecnico, volendosi semplicemente indicare la maggiore utilità che una proprietà esclusiva può trarre da un bene comune in uso esclusivo.

Diverso quindi, dal caso della pertinenza che, ai sensi dell’art. 817 c.c., sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, anche un bene immobile.

Se ne ricava pertanto che la corte territoriale ha errato nel ricondurre il diritto in questione nell’ambito di applicazione dell’articolo 1021 c.c., non potendosi considerare, al contrario, l’uso esclusivo su parti comuni dell’edificio condominiale un diritto reale d’uso non cedibile e destinato ad estinguersi con il decesso del beneficiario.