Contratti di locazione agevolata: i nuovi accordi territoriali

E’ stato sottoscritto il nuovo Accordo territoriale in data 14/06/2018 per i contratti agevolati fra l’Associazione della proprietà edilizia – Confedilizia, l’Uppi e il sindacato degli inquilini Conia.

Questo accordo va a sostituire quello già in essere, sottoscritto nel 2004 ed è in vigore dal 18 giugno 2018.

Perciò, a partire da questa data, i contratti di locazione agevolata, dovranno rispettare i requisiti rpevisti dal nuovo accorso e dal decreto ministeriale del 16/01/2017.

In tali accordi territoriali, le parti del rapporto di locazione, avranno l’obbligo di ottenere da una delle Associazioni firmatarie, un’attestazione del contenuto economico e normativo del contratto dell’accorso stesso all oscopo di risconoscere le agevolazioni stesse.

Gli accordi territoriali affermano che, l’ambito di applicazione  è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di Rovigo, il quale viene suddiviso in aree omogenee e per tali aree sono definite delle fasce di oscillazione dei canoni.

I canoni mensili di locazione di ogni unità immobiliare sono determinati dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione nella misura contrattata dalle parti e non superiori al 75% della variazione ISTAT.

La misura in mq. utili dell’unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:

a) per l’alloggio:

  • Incremento con coefficiente moltiplicatore di 1,50 per le unità di superficie netta inferiore a 36 mq;
  • 54 mq per le unità oltre 36 mq fino a 42 mq;
  • Incremento con coefficiente moltiplicatore di 1,30 per le unità con superficie oltre 42 mq fino a 50 mq;
  • 65 mq per le unità oltre 50 mq fino a 65 mq;
  • La superficie netta calpestabile per le unità con superficie oltre 65 mq fino a 100 mq;
  • 100 mq sommati al 30% della superficie oltre 65 mq fino a 100 mq;

b) Il 50% della superficie dei box e autorimesse ad uso esclusivo;

c) Il 50% della superficie di mansarde, taverne per la parte con altezza minima 2,40 m.

d) Il 20% della superficie di balconi, terrazze, cantine e altri accessori simili;

e) Non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;

f) La superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.

Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a 3 anni, le fasce di oscillazione dei canoni subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5% per i contratti di urata di quattro anni, del 7% per i contratti di durata di cinque anni, del 10% per i contratti di durata di sei o più anni, a valoere per l’intera durata contrattuale.

Per gli  alloggi arredati, le fasce di oscillazione, subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15% in caso di sola presenza di cucina completa e del 30% nel caso di arredo completo, a valere per l’intera durata contrattuale.

Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell’intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzion locata, anche considerando parti e servizi codivisi, in modo tale che la somma dei canoni delle singole porzioni non eccesa mai il canone previsto dalla fascia per l’intera unità immobiliare.

Sarà chiaramente indicato nel contratto, la porzione dell’immobile con le parti comuni concesse in locazione e allegata planimetria.

Le parti contrattuali possono essere assisitite in sede di stipula dalle rispettive organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori.

Le parti contrattuali possono chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo di accertare la rispondenza all’accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno già stipulato.

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