Ecobonus condominiale: credito ceduto anche alle banche

Continuano le news riguardanti il condominio: sei un beneficiario incluso nella no tax area? questo articolo è per te!

Arriva il chiarimento con il provvedimento n. 165110/2017 dell’agenzia delle Entrate:

L’Ecobonus condominiale può essere ceduto anche a banche e intermediari finanziari, oltre che ai fornitori e ad imprese edili, in questo modo, i contribuenti inclusi nella no tax area, ovvero quelli che possiedono redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef, possono sfruttare l’agevolazione dei lavori del palazzo.

La legge di Bilancio 2017, infatti ha previsto che i condòmini beneficiari della detrazione d’imposta per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici possono cedere un credito d’imposta che corrisponde alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio  2017 al 31 dicembre 2021.

Il Dl 50/2017 ha anche stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, i beneficiari  degli incentivi inclusi nella no tax area, hanno la possibilità di cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari, oltre che ai fornitori e alle imprese che si occupano dei lavori.

Che cos’è l’Ecobonus condominiale?

Il bonus condomini 2017, è la possibilità prevista dalla nuova legge di stabilità 2017, di poter usufruire di una detrazione fiscale, ossia, uno sconto  IRPEF considerevole, per quei condomini che effettuano  interventi di risparmio energetico e/o di adeguamento antisismico e di ristrutturazione.

Ecobonus condominiale: chi può cedere il credito?

Hanno la possibilità di cedere il credito dell’Ecobonus condominiale, tutti i soggetti che sostengono le spese di riqualificazione energetica.

A quanto corrisponde il credito d’imposta cedibile? il credito d’imposta cedibile da parte di tutti i condomini, compresi quelli che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella no tax area, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del:

  • 70%, per gli interventi che comprendono l’involucro dell’edificio;
  • 75% per quelli finalizzati al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici.

La detrazione si può applicare su un ammontare delle spese non maggiore di 40.000€ moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ripartendola in 10 quote annuali dello stesso importo.

Inoltre, tutti quei condomini inclusi nella no tax area possono cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per quegli interventi  di riqualificazione energetica effettuati nelle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese effettuate dal 1° gennaio 2017, al 31 dicembre 2021.

Se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, il condòmino che cede il credito d’imposta deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo  d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario,  indicando poi la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.

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