Ripartizione acqua tra i condomini: se non ci sono i contatori, il consumo va calcolato sui millesimi.

La divisione delle spese di condominio avviene, di regola, in base ai millesimi di proprietà, ossia in proporzione al valore di ciascun appartamento (calcolato sulla scorta di apposite tabelle approvate dal condomino medesimo o fatte redigere dal costruttore). Ma come ci si regola con le utenze, laddove è possibile calcolare il diverso consumo di ogni singolo proprietario. Nel dettaglio, come funziona la ripartizione delle spese d’acqua in condominio?

La risposta è stata fornita, in modo molto chiaro e semplice, da una recente sentenza del Tribunale di Roma. I giudici dettano un vero e proprio vademecum su come debbano essere divisi i costi delle bollette condominiali di acqua. Vediamo cosa hanno detto i giudici della capitale.

Come si dividono le spese dell’acqua in un condominio?

La prima caratteristica da considerare è se il condominio è dotato di contatori che segnano il consumo di ogni singolo appartamento (cosiddetti «contatori a discarica»). In tal caso, il codice civile stabilisce che la divisione delle spese di acqua in condominio debba avvenire in base al consumo individuale. La norma, infatti, stabilisce che «se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».

Saranno gli stessi contatori a segnare quanto ogni singolo proprietario deve pagare per il consumo idrico fatto. Tale sistema, quindi, non dovrebbe creare alcun problema. Se vi dovesse essere una contestazione sul criterio di rilevazione, l’utente è tenuto a dimostrare il non corretto funzionamento del proprio contatore le cui indicazioni, invece, fino a prova contraria, si considerano corrette.

Ma come si dividono le spese di acqua se il condominio non è dotato di contatori a discarica? Anche in questo caso bisogna far riferimento al codice civile e, in particolare, al criterio di riparto generale: quello secondo millesimi. Per cui, se mancano i contatori a discarica per la lettura dei consumi individuali, la ripartizione delle spese per il consumo d’acqua in condominio va fatta in proporzione al valore della proprietà di ciascuno.

Ma attenzione: se la ripartizione delle spese viene deliberata dall’assemblea, chi intende contestare l’importo che è tenuto a pagare deve impugnare detta delibera condominiale nei termini (30 giorni dal voto o, per gli assenti, dalla comunicazione del relativo verbale).

Diversamente, non potrà più fare opposizione al decreto ingiuntivo che l’amministratore, eventualmente, gli notificherà in caso di mancato versamento della propria quota.

Per concludere la ripartizione delle spese di acqua in condominio deve avvenire in base a millesimi solo se non ci sono i contatori individuali in ciascun appartamento che utilizza il sistema di distribuzione dell’acqua interno all’edificio condominiale.

L’installazione in ogni singola unità immobiliare di un tale strumento consente, infatti, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito di costi individuali, salva l’applicazione del criterio di riparto per millesimi per le utenze che fanno capo a tutti i condòmini.

Resta sempre la possibilità, per i condomini, di decidere in assemblea approvata all’unanimità un criterio diverso di ripartizione delle spese di acqua.

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