Infiltrazioni in condominio: il risarcimento dei danni

CASO:L’appartamento in cui abito e del quale sono proprietaria ha subito delle infiltrazioni a causa della rottura del bagno del proprietario dell’appartamento posto sopra il mio.

Siccome siamo in buoni rapporti, lui non ha avuto da ridire (va be’ forse i buoni rapporti non c’entrano) e mi ha detto che paghera’  lui i costi si sistemazione del mio bagno, facendo intervenire un’impresa sua amica.

Io, pero’, per una serie di ragioni vorrei che quantificassimo la spesa necessaria per la esecuzione dell’intervento e che mi corrispondesse la somma. Tempi, modalita’  e ditta esecutrice vorrei sceglierli io.

E’ in mio diritto oppure ha ragione lui?”

Infiltrazioni in condominio

Le infiltrazioni sono un fenomeno rappresentato dal passaggio di un liquido tramite un corpo e quando parliamo di infiltrazione negli edifici, di solito intendiamo i fenomeni infiltrativi d’acqua dal tetto, ossia dalla facciata o da tubature danneggiate.

Il Codice civile non disciplina questo caso con una norma ad hoc. Lo stesso però va ricondotto nell’ambito dei danni da cose in custodia, ovvero nell’alveo della disciplina prevista dall’art. 2051 c.c.

Infiltrazioni in condominio: danneggiamento, cause e responsabilità

La norma sopracitata specifica che il custode della cosa dalla quale proviene il danno, è responsabile verso chi l’ha subito, salvo il caso fortuito.

La giurisprudenza è da tempo orientata nel riconoscere in questa responsabilità extracontrattuale, una forma di responsabilità obiettiva.

Infiltrazioni in condominio: che cos’è la responsabilità oggettiva?

Questo significa che il responsabile, in questo caso il custode, risponde dei danni non perchè abbia fatto qualcosa o non abbia fatto qualcosa, ma solo per il fatto di essere nella posizione di garanzia, nel caso di danni da infiltrazione essere il custode.

Non vi è la necessità di essere negligenti della custodia, basta solo che la cosa abbia causato un danno.

Se così non fosse, nessuno sarebbe chiamato a rispondere dei danni dovuti alla rottura di tubazioni incassate nei muri, in quanto a nessuno può essere rimproverato di non avere custodito diligentemente.

Una situazione così descritta, fa in modo che il danneggiato sia chiamato a dimostrare:

  • Il danno subito e il suo ammontare;
  • Il nesso di casualità, ovvero la dimostrazione che il danno provenga dalla cosa del custode considerato responsabile.

L’unica eccezione è il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile che sia di per sé solo sufficiente a causare il danno.

Il danno risarcibile dev’essere inteso come pregiudizio causato dal fenomeno infiltrativo.

Una tubatura si rompe e sono quindi costretto a intervenire sul solaio valutando lo stato dei ferri e rispristinando lo status quo ante. Ogni spesa connessa a quest’azione è risarcibile, così com’è risarcibile ogni altro pregiudizio connesso (danno al mobilio, ecc…).

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