La ritenuta del 4% dei condomini, come si paga?

Le operazioni principali su cui va applicata la ritenuta del 4% sono la manutenzione, ristrutturazione e la pulizia di condominio.

In quanto sostituto d’imposta, ad occuparsene dev’essere proprio il condominio. Ecco in questo caso come ci si deve comportare.

Nel momento del pagamento di prestazioni relative a contratti di appalto di opere del condominio, esso deve operare la ritenuta del 4%, anche nel caso in cui i rispettivi si riferiscano ad attività non solite (ovvero registrate come redditi diversi).

Il condominio è chiamato a versare la ritenuta nei tempi e nei modi previsti dal contratto, ossia entro il 16 del mese successivo, per quelle spese oltre i 500 euro, mentre nel caso di importo inferiore, il versamento dev’essere fatto entro il 30 di giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

Come si versa la ritenuta del 4%?

Il condominio è chiamato a versare la ritenuta del 4% attraverso l’F24.

Il codice tributo da riportare è 1019 per i percipienti del corrispettivo, soggetti passivi dell’Ires.

In più, ogni anno, il sostituto d’imposta dovrà rilasciare all’interessato una certificazione in cui risultino le somme erogate e le ritenute applicate.

In quali interventi viene applicata la ritenuta del 4%?

Come risulta dalle istituzioni dell’Agenzia delle Entrate, la ritenuta del 4% viene applicata ai corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto, di opere e di servizi resi nell’esercizio d’impresa, ossia nell’esercizio di attività commerciali occasionali e non abituali.

Per fare un esempio, la ritenuta del 4% viene applicata alle prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, oppure per la realizzazione di pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.

Inoltre, la ritenuta del 4% viene applicata anche per i corrispettivi delle prestazioni d’opera e servizi resi da soggetti non residenti, nel caso in cui godano di un’organizzazione stabile nel territorio dello Stato.

Non sono inclusi i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, assicurazione, trasporto e deposito, ad eccezione che il corrispettivo non sia dovuto in base al contratto di servizio di energia.

Infine, la ritenuta del 4% non è applicata ai corrispettivi pagati per:

  • Se accessoria rispetto alla cessione del bene;
  • Ai corrispettivi di prestazioni d’opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo (come ad esempio prestazioni di professionisti come ingegneri o architetti) in quanto già soggeti ad una ritenuta del 20%;
  • Alle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condomini pagano con bonifici bancari o postali, avvalendosi delle agevolazioni fiscali previste.

Vuoi maggiori informazioni sulla gestione del condominio? richiedi informazioni a chi sa gestirlo al meglio: affidati a Studio Alberto Ferrari!

contattaci