Revoca amministratore di condominio: come fare per mandarlo via

Tutti i condòmini sanno benissimo che, prima o poi, ci si trova ad avere a che fare con un amministratore di condominio, una figura professionale che si occupa della gestione del condominio sul piano amministrativo, fiscale, contabile ecc…

Questo ruolo, relativo appunto alle cosiddette “parti comuni” dell’edificio, fin dalla sua nomina è dotato di una cosiddetta componente “fiduciaria”.

Vediamo quindi quali sono i motivi per cui può essere revocato e che strumenti il legislatore dà ai condomini per poter revocare un amministratore poco professionale.

Revoca amministratore di condominio: in quali casi?

Sono davvero molti i casi di revoca, come molte possono essere le situazioni in cui un amministratore di condominio si dimostri negligente o poco incline a svolgere un buon lavoro.

Innanzitutto, un caso frequente è quello delle irregolarità fiscali, oppure, un altro motivo di revoca è quello elgato a negligenza o scarsa cura della tenuta dei registri obbligatori, tra cui:

  • Anagrafe condominiale;
  • Verbali delle assemblee;
  • Nomina e revoca dell’amministratore;
  • Contabilità.

Un altra ragione per allontanarlo è in caso in cui l’amministratore non convochi l’assemblea relativa alle opere di manutenzione straordinaria, oppure il non avere aperto un conto corrente condominiale e il non aver presentato il rendiconto condominiale.

Revoca amministratore di condominio con assemblea

La revoca ha bisogno di una giusta causa soltanto con revoca per via giudiziaria, altrimenti per la revoca di tipo assembleare non è prevista la necessità di un motivo specifico.

La tipologia di revoca più veloce è quella di tipo assembleare.

Revoca amministratore di condominio: i requisiti richiesti in assemblea per la revoca

La convocazione è necessaria se richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.

Una volta radunati in assemblea, verrà quindi decisa la revoca, con la stessa maggioranza necessaria alla sua nomina.

Perchè la seduta sia conforme alla legge e possa deliberare, in prima convocazione, occorre la presenza di condomini che rappresentino almeno due terzi del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Per la revoca occorrerà poi il voto favorevole della maggioranza dei presenti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Come seconda convocazione invece i requisiti sono inferiori: devono essere presenti tanti condomini per almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio;

In tal caso, per la revoca, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

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