Ripartizione delle spese sulle parti comuni del condominio

Quando parliamo di condominio, vi sono dei beni di proprietà comune il cui utilizzo è regolato sia dal regolamento condominiale sia dalla legge.

Perciò, se di regola il singolo condominio può liberamente utilizzare nel modo che ritiene più opportuno la singola unità immobiliare di cui è proprietario, deve comunque attenersi ai diritti degli altri condomini.

Infatti, non sono consentiti interventi sulla propria unità abitativa che danneggino  le parti comuni, la stabilità e la sicurezza , così come il decoro architettonico dell’edificio intero.

Chiunque abbia il desiderio di intervenire sull’unità immobiliare, ha il dovere di  comunicarlo prima all’amministratore, ma non deve ottenere un’approvazione da parte dell’assemblea dei condomini per poter eseguire i lavori.

Ripartizione delle spese sulle parti comuni del condominio

Per quanto riguarda le parti comuni del condominio, il discorso è diverso.

Ai sensi dell’articolo 1117, si precisa che le parti comuni sono:

  • Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
  • I locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
  • Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Abitando in un condominio capita spesso di dover affrontare spese riguardanti le parti comuni e spesso ci chiediamo come ripartirle.

Come prima cosa, è bene sapere che i singoli condomini devono utilizzare questi beni rispettando le norme contenute nel regolamento condominiale.

Nessun condomino può rinunciare ai propri diritti sulle parti comuni, né sottrarsi agli obblighi di spesa in caso di lavori.

Le spese sulle parti comuni devono essere sostenute dai condomini in modo proporzionale al valore delle rispettive proprietà facendo riferimento alle tabelle millesimali.

In questo modo, se i lavori di manutenzione o ristrutturazione riguardano parti comuni destinate a servire in misura uguale i condomini, le spese vengono ripartite in base alle tabelle millesimali.

Se invece si parla di parti comuni che per natura o posizione vengono utilizzate diversamente dai condomini, le spese sono ripartite secondo l’uso che ognuno potrebbe fare.

Nel caso di parti comuni come cortili, lastrici solari o impianti, utilizzabili solo in parte dai condomini, le spese sono ripartite soltanto da li utilizza traendone vantaggio.

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