Condominio: calcolo dei limiti di spesa per Sismabonus e Ecobonus
Le spese per gli interventi di sicurezza antisismica ed efficientamento energetico, in condominio, vengono calcolati a seconda del numero di unità immobiliari e pertinenze.
La spiegazione è contenuta nella circolare 7/E/2018 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito una guida di dichiarazione dei redditi.
Sismabonus ed Ecobonus per il condominio
La detraizone fiscale per interventi di adeguamento o miglioramento antisimico sono calcolati su un ammontare di spese non maggiore a 96.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari.
Per l’Ecobonus invece, il tetto di spesa per calcolare la detrazione è di 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
Sia per il sismabonus che per l’Ecobonus è importante tenere conto anche delle pertinenze alle unità immobiliari.
Perciò, nel caso in cui l’edificio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, il Sismabonus viene conteggiato su un massimo di spesa di 768.000 euro, mentre l’Ecobonus su un importo massimo di 320.000 euro.
La detrazione viene poi attribuita ai condòmini a seconda dei millesimi di prorpietà o sulal base di altri criteri stabiliti dall’assemblea.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in condominio la detrazione fisale per interventi di adeguamento e miglioramento sismico ammonta a 75% quando l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Come calcolare il miglioramento sismico? è necessario basarsi sulle linee guida per la classificazione sismica degli edifici, uno strumento che introduce 8 classi di rischio sismico.
Ricordiamo poi che i lavori di efficientamento energetico nei condomini godono di una detrazione del 70%, nel caso in cui i lavori interessino almeno il 25% dell’involucro e del 75% se con l’intervento di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva si realizza almeno la qualità media.
Sismabonus ed Ecobonus: è possibile cedere il credito?
I beneficiari del Sismabonus hanno la possibilità di scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.
Non si può cedere ad istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
Con l’Ecobonus invece sono possibili più opzioni: tutti i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente all’Ecobonus ai fornitori che hanno effettuato interventi o ad altri soggetti privati, tranne banche o altri intermediari finanziari.
Solo i condòmini incapienti possono cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale per l’efficientamento energetico anche a banche o ad altri intermediari finanziari.
Per concludere, nei lavori realizzati nel 2018, è possibile la cessione del credito non solo per gli interventi sulle parti comuni dei condomini ma anche su lle singole unità immobiliari.
Per maggiori notizie sul condominio e sulla gestione di esso, chiedi informazioni a Studio Alberto Ferrari, il punto di riferimento nella provincia di Rovigo per i condomini!
Scrivi un commento