Riqualificazione energetica e il bonus del 65%
Come stabilito dalla Legge di Stabilità, il bonus fiscale del 65%, consente ad alcune categorie di contribuenti, “contribuenti incapienti” (esenti dal versamento IRPEF), di cedere alle ditte che hanno realizzato gli interventi di riqualificazione energetica nel condominio il credito pari alla detrazione fiscale spettante.
Ma facciamo un passo indietro: cos’è la riqualificazione energetica?
Con questo termine vengono indicate una serie di interventi effettuati su un edificio al fine di migliorarne la classe energetica di appartenenza. Viene migliorata attraverso 3 tipologie di intervento:
- Isolamento termico
- Produzione di energia (pannelli fotovoltaici, impianti solari termici)
- Ottimizzazione dell’impianto di riscaldamento
Con il provvedimento prot. 43434 del 22 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le modalità attuative della cessione del credito relativo al bonus fiscale 65%.
La legge di Stabilità ha infatti previsto che “ per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti contribuenti della “no tax area”, cioe’ esenti dal versamento dell’IRPEF, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalita’ da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
In poche parole:
Il singolo contribuente che si trova sotto la soglia di reddito minimo ai fini IRPEF puo’ quindi cedere il credito corrispondente al 65% della quota lavori a proprio carico, calcolata sulla tabella millesimale, alla ditta che ha realizzato i lavori nel condominio. In questa maniera il contribuente “incapiente”, che non puo’ quindi usufruire del bonus fiscale ai fini IRPEF, avra’ il vantaggio di recuperare direttamente l’importo corrispondente alla detrazione fiscale pari al 65% della spesa dei lavori a proprio carico.
Ovviamente, il Bonus fiscale, dovrà essere relativo a spese inerenti ad interventi di riqualificazione energetica effettuati nell’anno 2016.
Cosa prevede l’Agenzia delle Entrate
Le modalita’ operative stabilite dall’Agenzia delle Entrate prevedono tre passaggi:
- La comunicazione da parte del soggetto che intende cedere il credito che puo’ avvenire:
- In sede di assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica;
- A mezzo comunicazione al condominio;
- La comunicazione della volonta’ della cessione del credito da parte dei Condomini alla ditta esecutrice degli interventi di riqualificazione;
- La comunicazione della ditta al condominio, in forma scritta, dell’accettazione della cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati: la ditta, cioe’, deve dichiarare di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento, credito che potra’ utilizzare nell’arco di dieci anni.
Il ruolo dell’Amministratore di condominio
- Comunicare la volonta’ di cessione del credito da parte dei Condomini alla ditta esecutrice dei lavori, e richiedere la relativa accettazione da parte della stessa;
- Provvedere alla comunicazione telematica, entro il 31 marzo 2017, all’Agenzia delle Entrate del totale della spesa anno 2016, dell’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, del codice fiscale dei Condomini che hanno ceduto il credito con il relativo importo, del codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo del credito ceduto. Pena la inefficacia della cessione del credito.
- Comunicare ai fornitori l’avvenuta trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
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