Come si propone un nuovo amministratore di condominio?
Il procedimento per l’ingresso in condominio di un nuovo amministratore, si traduce in alcuni semplici passaggi.
Il nuovo amministratore di condominio
Per prima cosa è opportuno specificare che non è essenzialela presenza fisica durante l’assemblea condominiale da parte di colui che si propone per lo svolgimento di tale incarico.
Esso infatti, può anche essere proposto direttamente dall’assemblea a patto che sia esibito il preventivo inerente alle spese di gestione del condominio sa parte del nuovo amministratore di condominio.
L’art. 1129 del codice civile
Come prevede l’art. 1129 del codice civile, è importante specificare in modo analitico l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività di gestione, sia all’atto dell’accettazione della nomina che al momento del rinnovo dell’incarico, a pena di nullità della nomina stessa.
Nel preventivi dovranno inoltre essere indicati i dati anagrafici e professionali di colui che si propone per l’incarico.
La comunicazione formale per l’accettazione dell’incarico
Successivamente, il nuovo amministratore dovrà inoltrare ai condomini la comunicazione formale inerente all’accettazione dell’incarico specificando l’indirizzo della sede presso la quale verranno depositati i registri contabili e la documentazione che ciascun condomino potrà visionare e della quale potrà estrarre copia.
Quali maggioranze ci vogliono per nominare l’amministratore di condominio?
Il problema principale sono le maggioranze necessarie per poter nominare un amministratore.
Nonostante alcuni dubbi iniziali, l’interpretazione più corretta da dare alla norma del codice civile è questa:
1) Nel caso in cui un assemblea riesca a deliberare in prima convocazione, è necessaria:
- Per la validità della costituzione dell’assemblea (quorum costitutivo), la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno i due terzi dei millesimi dell’intero edificio e la maggioranza dei condomini;
- Per la validità della successiva votazione (quorum deliberativo) è necessario avere un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà dei millesimi dell’edificio.
2) Nel caso in cui l’assemblea si riunisca in una seconda convocazione, e necessario:
- Per la validità della costituzione dell’assemblea (quorum costitutivo), la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo dei millesimi dell’intero edificio e un terzo dei condomini;
- Per la validità della successiva votazione (quorum deliberativo) è necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno un terzo dei millesimi dell’edificio.
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