Comunicazione spese detraibili all’Agenzia delle Entrate

Con il decreto del Ministero delle Finanze con data 1 dicembre 2016 è stato posto in capo all’amministratore di condominio un nuovo adempimento fiscale.

Salvo proroghe, entro il 28 febbraio l‘amministratore di condominio dovrà mandare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione utile per il successivo invio della dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti.

Infatti, l’articolo del decreto specifica che : “gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali

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La comunicazione spese detraibili all’Agenzia delle Entrate è riferita anche “all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini”.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità operative della predetta comunicazione, chiarendo anche i casi di esenzione. Si tratta sostanzialmente dei piccoli condòmini (quelli con un numero fino ad otto partecipanti) non provvisti appunto di amministratore.
Chiaramente nessun obbligo nemmeno per quei condomini rispetto ai quali pur essendo obbligatoria la nomina non si è mai provveduto. Ragione? Manca il soggetto deputato all’adempimento.

Si badi: l’obbligo di comunicazione grava su chi era in carica al 31 dicembre e non sull’eventuale nuovo nominato tra questa data e quella di comunicazione

In questo contesto, ci è stato domandato se l’amministratore, al momento della presentazione del rendiconto, possa richiedere un ulteriore compenso per l’adempimento non inserito nel preventivo in quanto non esistente al momento della sua approvazione.

Il perché di questa domanda risiede nel disposto del quattordicesimo comma dell’art. 1129 c.c. a mente del quale “l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.

Innanzitutto, è evidente, non può essere considerata omessa la voce di compenso rispetto ad adempimenti non esistenti al momento della nomina. È vero, l’art. 1130 n. 5 c.c. fa riferimento alla esecuzione degli adempimenti fiscali, ma al momento dell’approvazione del compenso, rispetto a tale voce non era previsto l’obbligo in esame.

Come dire: non si può imputare alcuna negligenza all’amministratore. Né, ad avviso di chi scrive, il contratto di mandato è contratto aleatorio che possa portare a concludere sull’assunzione del rischio da parte del mandatario in relazione ad adempimenti non previsti. Comunque l’introduzione nell’ordinamento di nuove disposizioni vincolanti non rappresenta alea in termini contrattuali.

Ed allora?

Ad avviso di chi scrive, alcuna contestazione, ai sensi dell’art. 1129 XIV comma, c.c. può essere avanzata all’amministratore che, al momento della presentazione del rendiconto richieda ulteriore compenso per l’adempimento in esame. Qualora l’assemblea non dovesse riconoscerglielo, egli avrebbe possibilità di agire ai sensi dell’art. 1709 c.c.

Più articolata la questione nel caso in cui l’amministratore decida di rivolgersi ad un intermediario abilitato all’invio: l’adempimento di cui trattasi, infatti, non rappresenta attività riservata, essendo possibile al contribuente (nel nostro caso l’amministratore per conto del condominio), inviare la comunicazione in proprio.

Per questa modalità, quindi, è consigliabile munirsi della preventiva autorizzazione assembleare.

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