Convocazione assemblea in caso di condominio minimo

Abiti in un condominio minimo? hai ricevuto l’incarico di amministrarlo? quali sono le regole da seguire per la convocazione dell’assemblea?

Ma prima di tutto…

Cos’è un condominio minimo?

Come dice la definizione, il condominio minimo è quella particolare forma di condominio al quale partecipano solo due persone.

Non per forza il condominio minimo è formato da due sole unità immobiliari, nulla vieta che possa esistere un condominio minimo anche se le unità immobiliari sono decine.

Quello che sonta è il numero, minimo, dei condòmini: due.

Spostiamoci a parlare della figura dell’amministratore del condominio minimo

Come in qualsiasi condominio, anche in quello minimo è possibile nominare un amministratore.

Una volta accettato l’incarico, avrà gli stessi obblighi di un amministratore di condomini più grandi.

Che ricordiamo essere:

  • Obbligo di redigere, conservare e mettere a disposizione i registri condominiali;
  • obbligo di apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale;
  • obbligo a convocare l’assemblea di condominio per quanto prescritto dalla legge.

La convocazione dell’assemblea in un condominio minimo

Così come si applicano le stesse norme, anche per l’assemblea l’applicazione è la stessa.

La situazione non è molto complicata: o si decide all’unisono (essendo in due) o se c’è una situazione di stallo è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

L’amministratore può convocare l’asemblea quando lo ritiene più opportuno?

Come in ogni condominio, l’amministratore deve convocare l’assemblea nei casi prescritti dalla legge, convocandola ogni volta lo ritenga più opportuno.

La richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria da parte di almeno due condòmini è vincolante?

Si, a maggior ragione nell’ipotesi di condominio minimo dove almeno due condòmini sono in realtà tutti i condòmini.

Se la richeista arriva solamente da uno, ad avviso di chi scrive non trova applicazione l’art. 66, primo comma, disp. att. c.c., il quale prevede espressamente che la richiesta debba arrivare da almeno due condòmini.

Nell’ipotesi in cui la richeista arrivi solo da uno, se non è vincolante, l’amministratore può ignorarla.

Senza l’amministratore l’assemblea può essere convocata da ogni condòmino?

In questo casi si e si applica l’art. 66, secondo comma, disp. att. c.c. che prevede che: “in mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativo di ogni condomino”.

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