Detrazione spese condominiali: quali sono previste?
Ogni anno, le detrazioni fiscali che è possibile inserire all’interno della dichiarazione dei redditi si modificano e vengono ampliate dalle varie leggi.
Tra le spese che si possono detrarre, ci sono anche quelle di condominio che andremo ad approfondire proprio in questo articolo per vedere quali sono le spese condominiali sostenute che è possibile portare in detrazione.
Per quanto previsto dal 2017, le spese condominiali sono detraibili quando i costi sostenuti riguardano parti comuni dell’edificio e possono essere portate in detrazione in relazione all’anno in cui i costi sono stati pagati materialmente dall’amministratore in condominio.
Per ogni condomino la detrazione spetterà nei limiti della quota di spesa spettante e sarà affidata in percentuali specifiche a seconda della tipologia di intervento.
Quali sono gli interventi per cui è prevista la detrazione spese condominiali?
Gli interventi per cui è prevista tale detrazione sono:
- Gli interventi di riqualificazione energetica del condominio;
- Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo effettuati sulle parti comuni condominiali;
- Gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali.
Per quegli interventi le cui spese sono state sostenute dal 6 giugno 2012 al 31 dicembre 2017, spetterà una detrazione pari al 50%, mentre per gli interventi le cui spese saranno sostenute a partire dal 1 gennaio 2018, spetterà una detrazione pari al 36%.
Infine, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici legati ad interventi su parti condominiali, la detrazione prevista è del 50%.
Chi può usufruire della detrazione spese condominiali?
Le detrazioni per i lavori eseguiti sulle parti comuni degli edifici spettano ad ogni condomino in proporzione alla propria quota millesimale di proprietà.
I condomini con meno di 8 unità immobiliari, che non hanno l’obbligo di nomina dell’amministratore, sono tenuti però a dotarsi obbligatoriamente di codice fiscale identificativo.
La legge di stabilità 2016, ha introdotto una novità importante per l’Ecobonus in condominio: la possibilità di cessione del credito alle ditte che eseguono i lavori.
Questa possibilità, indirizzata ai contribuenti definiti incapienti, che perciò non trarrebbero vantaggio dall’ecobonus, avrebbe come riscontro uno sconto immediato praticato dalle ditte sulle spese per i lavori.
Per godere dello sconto fiscale, bisogna rispettare gli stessi adempimenti previsti per le rispettive detrazioni.
E’ opportuno perciò indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, i dati catastali dell’immobile interessato.
Sono ammessi unicamente i pagamenti effettuati con lo specifico bonifico parlante, nel quale bisognerà indicare:
- La causale specifica con riferimento alla norma;
- Il numero della fattura a cui si riferisce il pagamento;
- Il codice fiscale del condominio;
- Il codice fiscale dell’amministratore o del condominio che effettua il pagamento, nel caso in cui lui non sia presente;
- La partita IVA o il codice fiscale della ditta che esegue i lavori;
L’unica eccezione sono:
- Le spese che non possono essere effettuate con bonifico, come bolli e diritti di segreteria
- Mobili ed elettrodomestici, che possono essere pagati anche con carte di credito e di debito.
Oltre agli altri documenti da esibire in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrare, sono importanti:
- La copia della delibera assembleare di approvazione dei lavori;
- La tabella millesimale di ripartizione delle spese.
In sostituzione alla documentazione da esibire, ad ogni singolo condomino può essere rilasciata dall’amministratore una certificazione, la quale attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma a lui spettante per la detrazione.
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