Si è assistito in questi anni ad un aumento esponenziale degli obblighi normativi che coinvolgono sia il condominio, sia l’amministratore di condominio la cui figura è radicalmente cambiata, trasformandosi dal semplice amministratore di un tempo al moderno professionista preparato e costantemente aggiornato, dotato di una stabile struttura organizzativa e di mezzi adeguati all’incarico; ciò al fine di gestire in modo rigoroso e preciso i fabbricati a lui affidati.

Scegliere un amministratore a cui affidare la tutela del proprio patrimonio oggi è diventato sempre più , grazie a quanto ha stabilito il legislatore, un momento di attenta analisi da parte dei condomini; destreggiarsi tra requisiti, formazione, nuova legge sul condominio ed esenzioni non è semplice senza esaminare le leggi vigenti.

Il primo comma dell’art. 71bis disp. att.ve c.c. stabilisce che possono svolgere l’attività di amministratore di condominio coloro:

  1. che abbiano il godimento dei diritti civili;
  2. che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  3. che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute  definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. che non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati;
  5. il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  6. che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso un qualsiasi istituto;
  7. che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Se l’amministratore è nominato fra i condomini dello stabile non sono necessari i requisiti di cui alle lettere f) e g).

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica di 15 ore ai sensi del D.M. 140/2014.

All’atto della nomina e ad ogni rinnovo, l’amministratore, ha l’obbligo di fornire ai condomini i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, la denominazione e la sede legale se si tratta di una società, l’indicazione dei locali in cui è possibile trovare il registro dell’anagrafe condominiale ed il registro dei verbali delle assemblee, indicando i giorni e gli orari in cui ogni interessato può prenderne visione o estrarne copia, firmata dall’amministratore, previo rimborso delle spese.

L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza individuale per responsabilità civile relativa agli atti compiuti nell’esercizio del mandato.

All’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo l’amministratore deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.