Riscaldamento condominiale 2018-19: l’orario di accensione dei termosifoni

Il freddo è in arrivo sull’Italia. Se sei un condomino, ti ricordiamo che prima di accendere i riscaldamenti, è necessario consultare il regolamento condominiale per attenersi ai limiti e agli orari rpevisti dalla normativa vigente.

Com’è noto, chi vive in condominio deve rispettare delle regole ben precise in tema di riscaldamento, dato che gli orari per l’accensione e lo spegnimento sono regolati dalla legge.

Dal 31 dicembre 2016, per gli appartamenti condominiali e solo quelli che si trovano nei condomini dotati di riscaldamento centralizzato, è obbligatorio utilizzare le valvole termostatiche su tutti i termosifoni, in caso contrario, le multe variano dai 500€ ai 2.500€.

Manca poco, e sarà il momento di accendere i riscaldamenti.

Questo quindi è il momento ideale per informarsi o per rinfrescare la memoria su quanto afferma il regolamento da rispettare in tema di riscaldamento condominiale, così come su quante ore al giorno si possono accendere i termosifoni in base alla zona di residenza.

Il regolamento nazionale, approvaro per esigenze di risparmio energetico, si limita a stabilire la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, mentre è il regolamento di condominio ( a seconda di quanto deciso dalla maggioranza dell’assemblea) a determinare con precisione gli orari di accensione e spegnimento dei termosifoni.

E’ quindi al regolamento del vostro condominio, nel caso sia dotato di riscaldamento centralizzato, che dovete fare riferimento per avere informazioni più precise in merito.

Riscaldamento condominiale: il regolamento nazionale

E’ il D.P.R. 412/1993 a stabilire delle regole precise in tema di riscaldamento centralizzato nel condominio, prevedendo dei limiti per l’accensione dei termosifoni in ogni unità condominiale.

In particolare, l’articolo 2 del D.P.R. divide il territorio nazionale in 6 diverse zone, stabilendo per ognuna una durata massima di accensione dei riscaldamenti.

Per la divisione delle varie zone, la normativa ha utilizzato come riferimento l’unità di misura “grado giorno”, ovvero la somma delle sole differenze positive tra la temperatura convenzionale e la temperatura emdia esterna giornaliera prendendo come riferimento un periodo annuale convenzionale di riscaldamento.

Praticamente, i gradi giorno non sono altro che l’unità di misura che indica il fabbisogno termico per il riscaldamento delle abitazioni in base alla località.

Ecco una tabella riassuntiva con gli orari in base alla zona di residenza:

ZONA GRADI-GIORNO PROVINCE E COMUNI DATE ORARI
A Non superiore a 600 (Sud e Isole) Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle Dal 1° dicembre al 15 marzo 6 ore al giorno
B Compreso tra 600 e 900 (Sude e Isole) Province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria e Crotone Dal 1° dicembre al 31 marzo 8 ore al giorno
C Compreso tra 900 e 1.400 Province di Imperia, Latina, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto Dal 15 novembre al 31 marzo 10 ore al giorno
D Compreso tra 1.400 e 2.100 Province di Genova, La Spezia, Savona; Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Siena, Terni, Viterbo, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Foggia, Isernia, Matera, Nuoro, Pescara, Teramo e Vibo Valentia Dal 1° novembre al 15 aprile 12 ore al giorno
E Compreso tra 2.100 e 3.000 Province di Alessandria, Aosta, Asti; Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bologna, Bolzano, Ferrara, Gorizia, Modena, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Perugia, Frosinone, Rieti, Campobasso, Enna, L’Aquila e Potenza Dal 15 ottobre al 15 aprile 14 ore al giorno
F Superiore a 3.000 Province di Cuneo, Belluno e Trento Nessun limite Nessun limite

Riscaldamento condominiale: le eccezioni

Questi limiti d’orario comunque potranno essere superati in caso di situazioni climatiche straordinarie e non previste.

Tuttavia, i suddetti limiti potranno essere superati per un massimo della metà di quella consentita a pieno regime.

L’ultima decisione in questo caso spetta al sindaco, il quale può approvare delle modifiche per il calendario, posticipando per esempio la data di spegnimento dei riscaldamenti, oppure attuare delle variazioni d’orario.

Vi sono poi dei casi in cui i limiti di orario non si applicano: vale ad esempio per gli impianti che permettono la contabilizzazione del valore essendo dotati di una centralina climatica o di un cronotermostato oppure anche quelli gestiti con contratto di servizio energia che permette di perseguire il massimo del rispamio energetico.

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