Supercondominio: che cos’è e quando si costituisce?
Avete mai sentito parlare di supercondominio? magari alcuni di voi ci abitano… ma vediamo meglio in questo articolo di cosa si tratta!
Che cos’è il supercondominio?
Si tratta di un complesso residenziale composto da più edifici, costituiti da un numero di condomini elevato e spazi comuni molto ampi.
In particolare, il codice civile non da una chiara definizione di “supercondominio”, la sua esistenza giuridica è prevista dall’art. 1117 bis c.c. come segue: “le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i cadi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni asi sensi dell’articolo 1117”.
Quali sono i requisiti di costituzione di un supercondominio?
Formalmente, un supercondominio non necessita di un atto costitutivo o un verbale per costotuirsi.
I requisiti richiesti sono soltanto la pluralità di edifici e l’assenza di spazi comuni neccessari al suo funzionamento.
Per parti comuni di un supercondominio si intende, ad esempio, il viale di accesso, il parcheggio e l’impianto centralizzato di riscaldamento.
Per quello che riguarda le spese necessarie per la manutenzione delle parti comuni, esse andranno ripartite secondo il criterio delle tabelle millesimali, così come previsto in materia condominiale.
Inoltre, l’art. 67 disp. att. c.c. afferma che, quando i proprietari superano i sessanta, ogni condominio deve nominare il proprio rappresentante. Sarà perciò lui e non i condomini a prendere parte all’assemblea e votare la gestione ordinaria delle parti comuni e a procedere con la nomina dell’amministratore.
L’art. 61 disp. att. c.c. invece prevede lo scioglimento del supercondominio da parte dell’assemblea o dell’autorità giudiziaria, nel caso in cui un edificio o un gruppo di edifici appartenenti a proprietari diversi, risulta divisibile in parti aventi caratteristiche di edifici autonomi.
Lo scioglimento del supercondominio
Lo scioglimento del supercondominio è regolato dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. e affermano che qualora un edificio o un complesso di edifici appartenenti a ciaascun piano o porzione di piano a proprietari diversi si possano dividere in parti aventi caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i proprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condomini indipendenti per quanto riguarda l’aspetto gestionale.
Per questo motivo, la normativa degli articoli 61 e 62 non è disciplina derogativa degli articoli 1111 Codice Civile (scioglimento della comunione) e 1119 (indivisibilità delle parti comuni); ma è una disciplina coerente al sistema, non ponendo una eccezione alla normale disciplina, quanto un adeguamento della stessa, ove ne ricorrano le condizioni di applicabilità.
Questo significa che, ove non vi sia una esigenza – strutturale o funzionale – che renda necessario l’instaurarsi o il mantenimento di un unico condominio tra tutti i comproprietari delle singole unità immobiliari, è consentito che questi, quantomeno sotto l’aspetto gestionale, si organizzino in condomini autonomi.
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