Bolletta dell’acqua in condominio: come comportarsi
Nella vita di condominio, uno dei costi più importanti da sostenere è quello della bolletta dell’acqua.
E’ utile quindi comprendere al meglio come deve essere ripartita la spesa per la bolletta dell’acqua e quali siano le norme di riferimento.
I condomini (con accordo unanime), possono decidere i criteri di ripartizione. Questo significa che il regolamento di condominio o una delibera adottata con il consenso di tutti i comproprietari, possono stabilire che le spese della bolletta dell’acqua siano suddivise:
- In parti uguali;
- A seconda dei millesimi di proprietà;
- A seconda del numero degli occupanti;
Nel caso manchi un accordo di riferimento è necessario osservare la legge.
Ripartizione della bolletta dell’acqua: cosa dice la legge
Quello che si introduce, per legge, è il cosiddetto sistema di ripartizione per consumi effettivi.
In pratica, nel condominio, accanto al contatore generale, devono esserci dei contatori per ogni singola unità immobiliare per poter ripartire la spesa in base ai consumi effettivi.
Bolletta dell’acqua e le morosità
E nel caso i condòmini risultino morosi nel pagamento della bolletta dell’acqua?
A tal proposito è necessario osservare la problematica da due prospettive diverse:
- Rapporto tra condominio ed ente di erogazione del servizio idrico;
- Quella che riguarda i rapporti interni alla compagine.
Nel primo caso, l’ente a fronte di tale situazione, attiva la procedura di messa in mora che può portare alla sospensione dell’erogazione del servizio come conseguenza del mancato pagamento ( anche solo di una bolletta).
Nel secondo caso, per quel che riguarda i rapporti tra condominio e condòmino, chi non ha pagato può essere certo che la sua morosità verrà perseguita con un’azione giudiziaria.
Laddove la ripartizione del costo dell’acqua sia stato approvato dall’assemblea , non vi sono dubbi sulla possibilità, per l’amministratore di condominio, di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
A questo è necessario aggiungere poi che, nel caso in cui gli venga richiesto, l’amministratore deve fornire all’ente gestore del servizio il nome del condominio moroso per consentire l’azione diretta di recupero del credito.
Infine, la sospensione del servizio idrico può essere disposta dall’amministratore anche senza preventiva richiesta giudiziale nel caso in cui sia possibile eseguirla intervenendo su parti di proprietà comune e non su quelle di proprietà del singolo condomino.
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