Impianto elettrico condominiale: quali comuni e quali esclusivi?
In un condominio esistono due tipi di impianti elettrici:
- Impianto elettrico condominiale comune;
- Impianto elettrico di proprietà esclusiva.
Come dice l’art. 1117 n.3 c.c., sono impianti comuni “fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza”.
Come ogni impianto indicato nel d.m. n. 37/08, anche quello elettrico condominiale deve possedere determinati requisiti che devono risultare da specifiche certificazioni.
Ma spieghiamoci meglio.
Supponiamo che l’impianto elettrico condominiale sia molto datato, senza nessuna certificazione e che l’assemblea abbia deciso di rifarlo completamente.
Quell’intervento verrà considerato come un’opera di manutenzione straordinaria che si sostanzia in un rifacimento ex novo o comunque in qualcosa di molto simile.
Secondo il d.m. n. 37/08, i lavori devono essere eseguiti da imprese abilitate ed iscritte in specifici registri tenuti dalle camere di commercio e devono essere eseguite sulla scorta di un progetto realizzato apposta da un tecnico competente.
I lavori devono essere considerati alla stregua di interventi conservativi delle parti comuni e la spesa per la loro realizzazione deve essere sostenuta da TUTTI i condomini a seconda dei millesimi di proprietà, restando salva l’ipotesi di condominio parziale, rispetto a cui sarebbero chiamati a contribuire solo i proprietari dell’impianto.
…a termine dei lavori
“Previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6.
Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5”.
E se l’impianto è conforme alle regole ma manca l’obbligatoria certificazione di conformità?
Per questo caso viene in aiuto il sesto comma dell’art. 7 d.m. n. 37/08 a mente di cui, qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile
“tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.
Il costo di dichiarazione di rispondenza
Deve essere posto a carico dei condòmini, salvo il caso in cui la stessa si rendesse necessaria per mancata produzione da parte dell’impresa.
In quel caso, dopo essersi rivolto vero il professionista, il condominio potrebbe rivalersi sulla ditta esecutrice dei lavori.
Il condominio deve provvedere ad ottenere le certificazioni degli impianti di cui, al d.m. n. 37/08, in quanto obbligatorie per legge e necessarie per la corretta tenuta dell’anagrafe condominiale.
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