I requisiti dell’amministratore di condominio interno

Quali sono i requisiti che un amministratore di condominio interno deve possedere?

L’art. 71-bis delle disposizione di attuazione del codice civile, contiene l’elenco dei requisiti che un amministratore deve possedere e le relative eccezioni.

Perciò, chi vuole assumersi questo incarico deve:

  • Godere dei diritti civili;
  • Non essere mai stato condannato per delitti nei confronti della pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per cui la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque.
  • Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • Non essere interdetto o inabilitato;
  • Non essere annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  • Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
  • Aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in amministrazione condominiale, seguendo corsi erogati ai sensi del d.m. n. 140 del 2014.

Sussistono poi due importanti macro categorie di requisiti:

  • Requisiti di onorabilità;
  • Requisiti di formazione e professionalità.

Per l’amministratore interno di condominio, le deroghe riguardano solo questi due ultimi requisiti.

Come è stato specificato dal secondo comma dell’art. 71-bis, i requisiti di formazione e professionalità non sono necessari nel caso in cui l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Questa deroga, con riferimento al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al corso di formazione iniziale, vale in parte anche per coloro che possiamo definire come amministratori professionisti di lungo corso.

Qualsiasi amministratore interno di condominio poi deve possedere i requisiti di onorabilità e, dove richiesto dai condomini, fornire una corretta dimostrazione, in quanto non è sufficiente e non è accettata la semplice autocertificazione.

La norma prevede solamente due eccezioni:

  • La prima, relativa al caso sopra visto di condominio che si assume l’incarico di amministrare il proprio condominio: si tratta perciò di amministratori non ” professionali”.
  • La seconda riguarda coloro che hanno svolto l’attività di amministratore di condominio per almeno un anno. In pratica, il legislatore ha voluto riconoscere una sorta di “merito sul campo” a chi già esercitava l’attività in precedenza, ritenendolo abbastanza istruito e formato proprio in virtù dell’esperienza acquisita e tale, da non necessitare della formazione iniziale.

La possibilità di esercitare i compiti di un amministratore di condominio è riconosciuta sia alle persone fisiche che alle società, sia che siano di persone  o di capitali.

L’amministratore deve quindi possedere i requisiti indicati dalla legge sia prima della sua nomina che durante l’incarico ed il venir meno di uno di essi ne determina la sua cessazione.

L’obbligo della formazione periodica per gli amministratori di condominio

La legge e il regolamento attuativo, impongono all’amministratore l’obbligo di aggiornarsi periodicamente per assumere e mantenere gli incarichi di gestione.

Questo obbligo ha cadenza annuale mentre il corso di aggiornamento deve avere una durata minima di 15 ore.

L’incarico di amministratore condominiale spesso è esercitato da una società esterna proprio come lo Studio Alberto Ferrari.

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