Rate di condominio: come e in che modo si pagano?

Quali sono i metodi di pagamento utilizzati per il pagamento degli oneri di condominio?

Fra le attribuzioni dell’amministratore di condominio, è compresa quella di riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni.

Infatti, ai sensi dell’art. 1129, comma 7, c.c., “l‘amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio“.

Periò, l’obbligo di utilizzare il conto èrivolto all’amministratore e non ai singoli condòmini i quali, potranno pagare le somme dovute (rate condominiali), ma sarà onere dell’amministratore versarle sul conto corrente, affinchè resti traccia del pagamento e dell’utilizzo futuro della somma.

Rate di condominio: come si pagano

Le rate di condominio possono essere pagate in modalità diverse ed è responsabilità del condominio fissarle, stabilendo se il pagamento avviene tramite bonifico, assegno o contanti, anche se ad oggi la tendenza è quella di prediligere i mezzi di pagamento elettronici o cartacei, per assicurare la tracciabilità delle operazioni.

In assenza di particolari accordi condominiali sulle modalità di pagamento delle rate di condominio, la legge non impone all’amministratore di utilizzarne una piuttosto che un’altra.

L’unico limite riguarda i pagamenti in contanti.

In esito alle novità apportate dal d.lgs. n. 90/2017, la normativa Antiriciclaggio vieta “il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro“.

Non sarà perciò concesso al condòmino di versare in contanti una rata superiore al limite dei 3.000 euro, ma, in tal caso, sarà necessario utilizzare strumenti di pagamenti come assegni, bonifici, ecc..

Non sarà nemmeno concesso di dividere la somma in due o più rate o utilizzare frazionamenti che hanno come scopo quello di eludere l’obbligo di legge.

Per coloro che violano la normativa, è severa e va dai 3.000 euro ai 50.000 euro.

Rate di condominio: i pagamenti in contanti

Sia l’utilizzo del contante per pagare gli affitti sia la tracciabilità delle somme di denaro nella gestione condominiale hanno quale ratio comune quella di “arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante – e di altri titoli di pagamento al portatore – e nella non riconducibilità del contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto determinato“.

Il MEF conclude che, fermo il limite di carattere generale di 3.000 euro, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra il condomino e l’amministratore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determininata somma di denaro contante al pagamento della rata condominiale.

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