Amministratore di condominio: la nomina e la revoca

Il rapporto tra condomino ed amministratore di condominio, così come ogni altro rapporto tra cliente e professionista, dev’essere fondato sulla fiducia concordata dal cliente al professionista e dalla correttezza ed onestà professionale del secondo nello svolgimento del proprio incarico.

Nel caso in cui la maggioranza di un condominio non sia contento del proprio amministratore, può e deve provvedere a chiarire in fase di assemblea ordinaria oppure straordinaria, le motivazioni di tale scontento.

Laddove non venissero soddisfatte le carenze riscontrate dalle argomentazioni portate a propria giustificazione dall’amministratore, il condominio può provvedere alla revoca dell’incarico in corso d’assemblea che, all’ordine del giorno, deve avere come punto “nomina/revoca dell’amministratore”.

In seguito, nella stessa assemblea o in una futura, si può già provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, sempre in base a quanto previsto in materia dal Codice Civile.

LA NOMINA DEL NUOVO AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’amministratore, il cui mandato ura un anno ed è rinnovabile per lo stesso periodo senza votazione espressa, secondo il testo introdotto dopo la riforma del 2012, deve provvedere alla presentazione di un’offerta dettagliata per tutte le rpestazioni professionali che svolgerà per il condominio, indicare i dati anagrafici e professionali, in particolar modo:

  • Il codice fiscale
  • il luogo in cui verranno custoditi i registri del condominio
  • Gli orari in cui saranno consultabili

Inoltre deve apporre sul luogo di accesso al condominio:

  • Le proprie generalità e recapiti, anche telefonici;
  • Associare al proprio codice fiscale del condominio presso l’Agenzia delle Entrate;
  • Volturare tutte le utenze del condominio;
  • Effettuare il formale passaggio di consegne con l’amministratore precedente;
  • Presentarsi nella filiale in cui è aperto il conto corrente condominiale per depositare la propria firma o aprire un conto per il condominio, nel caso in cui non fosse stato fatto dal precedente amministratore.

QUANDO SI PUO’ CAMBIARE L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Si può cambiare in qualsiasi momento dell’esercizio in corso su delibera di un’assemblea opportunamente convocata con detto punto all’ordine del giorno e le maggioranze previste dal Codice Civile.

Se  le motivazioni sono giustificate per sue inadempienze, l’amministratore non ha diritto la compenso pattuito per l’esercizio in corso, mentre se le motivazioni sono voluttuose l’amministratore non avrà diritto al compenso pattuito, sempre per l’esercizio in corso.

Il mio consiglio, se si desidera cambiare l’amministratore di condominio, è quello di aspettare la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del rendiconto consuntivo per l’eventuale revoca del mandato all’amministratore, al fine di avere una chiara determinazione della responsabilità, di fronte all’attività svolta.

Solo in caso di assenza ed inerzia, in tutte le attività di competenza di un amministratore, è indispensabile non attendere la chiusura dell’esercizio stesso.

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