Condominio e disturbo della quiete pubblica, il caso.

Andiamo ad analizzare la sentenza della Corte di Cassazione – III se. civ. – sentenza n. 17131 del 14/04/18.

DISTRURBO DELLA QUETE PUBBLICA: IL CASO

Il caso ha avuto origine nel Tribunale di Milano, con sentenza del 2017 ha condannato TIZIO, quale legale rappresentante della Fantasia S.r.l., alla pena di euro 206 di ammenda, oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese legali in favore della costituita parte civile, per il reato di cui all’art. 659, comma 1, cod. penale.

DISTRURBO DELLA QUETE PUBBLICA: I MOTIVI DI RICORSO

Il ricorrente con il primo motivo ha dedotto che la fattispecie doveva rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 659, comma 2, cod. pen., atteso che l’attività, come nel caso in esame, di bar regolarmente autorizzato a rimanere aperto fino a tarda notte andava così classificata come esercizio di un mestiere rumoroso, mentre il superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore rappresentava solamente un illecito amministrativo di cui alla legge 447 del 1995, stante la sostanziale abrogazione dell’art. 659, comma 2, cod. penale.

Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito l’insussitenza dell’elemento oggettivo del reato, dal momento in cui la contestata contravvenzione postulava l’idoneità al disturbo di una pluralità indeterminata di persone, ovvero alla quiete delle proprie occupazioni e al conseguente riposo, non solo per gli occupanti del condominio.

DISTRURBO DELLA QUETE PUBBLICA: QUALE NORMA E’ STATA INVOCATA?

Art. 659 Codice penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.”

DISTRURBO DELLA QUETE PUBBLICA: LA DECISIONE FINALE

Attraverso la sentenza n. 17131/2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi non fondati.

Sui punti interessati, la Suprema Corte ha osservato che l’esercizio di un’attività o di un mestiere rumoroso integra:

  1. L’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;
  2. Il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;
  3. Il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (Corte di Cassazione, Sez. III, n. 5735 del 21/01/2015).

In conclusione, il Tribunale di Milano ha dato conto che l’esercizio pubblico gestito da Tizio non aveva nessuna autorizzazione nello svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e/o nell’utilizzare strumenti musicali.

Si trattava quindi di esercizio che poteva somministrare e vendere bevande ed alimenti, ma non gli dava titolo di diffondere musica fino a tarda notte.

Il provvedimento impugnato ha perciò dato atto che il locale (bar) di Milano ha arrecato disturbo al riposo ed alle occupazioni di più persone, ovvero ai condomini dello stabile milanese in via Fantasia, n.2 tramite l’impianto di diffusione sonora.

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