Assemblea di condominio: chi può convocarla e farne parte

A dettare il funzionamento e la convocazione di un’ assemblea di condominio sono le inderogabili norme contenute nell’art. 1136 del codice civile.

Se queste norme vengono violate, l’assemblea e le decisioni prese possono essere nulle o annullabili.

Che cos’è un’assemblea di condominio?

Per capire chi può convocarla e quindi farne parte, partiamo dal definire che cos’è  un assemblea di condominio.

Si tratta dell’organo principale del condominio, la sua colonna portante. Per le sue decisioni vale il principio maggioritario.

Un’assemblea condominiale è così importante che nessuna decisione può essere presa al di fuori di essa, neanche se fosse scritta su un pezzo di carta e controfirmata dalla maggioranza dei condomini.

Così come non è valida la prassi in cui l’assemblea deleghi ad un gruppo di condomini, il potere di prendere decisioni su un determinato argomento.

Chi fa parte dell’assemblea di condominio?

Un’assemblea è composta da tutti i condomini e in alcuni casi anche dagli usufruttuari, ovvero coloro che hanno il diritto di abitare una casa, senza esserne per forza proprietari.

In particolare, i partecipanti all’assemblea sono:

  • I proprietari delle abitazioni, i quali a loro volta possono delegare altri soggetti per la partecipazione.
  • I delegati con delega regolarmente compilata e firmata;
  • Gli usufruttuari, cioè coloro che hanno diritto di utilizzare l’immobile per un determinato periodo di tempo;
  • Gli inquilini che possono votare per le decisioni dei servizi da loro utilizzati (riscaldamento, acqua, ecc…);
  • L’amministratore di condominio;
  • Se sussistono lavori all’edificio, dovranno partecipare all’assemblea anche i tecnici.

Coloro che saranno esclusi dalla possibilità di partecipare all’assemblea condominiale e perciò di votare sono i titolari di un contratto di affitto di immobili ad uso non abitativo, per esempio le attività commerciali.

Chi e come si convoca l’assemblea di condominio?

L’assemblea condominiale può essere convocata dall’amministratore o, in mancanza di esso, da ogni condomino.

I condomini che possono richiedere la convocazione dell’assemblea (sia ordinaria che straordinaria), sono almeno due, i quali devono rappresentare almeno 1/6 del valore dell’edificio.

La richiesta di convocazione deve essere pervenuta dai condomini almeno 5 giorni prima e recapitata a mezzo di lettera raccomandata, fax, PEC, o a mano.

Nella richiesta di convocazione è necessario specificare:

  • Chi ha convocato l’assemblea;
  • Chi è il ricevente della richiesta;
  • Data, ora e luogo dell’assemblea;
  • Ordine del giorno: argomento e questioni da discutere.

Se vengono omesse queste indicazioni, l’assemblea può essere annullata.

Quando si può convocare l’assemblea condominiale straordinaria?

L’assemblea di condominio straordinaria può essere convocata dall’amministratore o da almeno 2 condomini, rappresentando almeno 1/6 del valore dell’edificio.

L’assemblea straordinaria può essere convocata nei casi in cui:

  • Vi sia un solo condomino a richiedere la convocazione, con la necessità di decidere sull’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva o per l’accesso ad una rete informatica;
  • Uno dei condomini ha intenzione di eseguire lavori sulla sua proprietà che potrebbero provocare dei danni agli altri condomini;
  • Uno dei condomini fa richiesta di installare sulla sua proprietà esclusiva, un impianto di produzione energetica.

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