Quando è obbligatorio nominare un amministratore di condominio?

Esistono specifiche precise riguardanti la nomina di un amministratore di condominio, non sempre è obbligatoria, vediamo in quali casi!

Dalla legge, secondo l’art. 1129 c.c. riformato recita: “Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”.

Quando un condominio è composto da nove condomini (intendendo cinque diversi proprietari di distinte unità immobiliari), essi si riuniscono in assemblea per nominare un amministratore.

Praticamente per quei “piccoli condomini” con meno di 9 condomini, i partecipanti possono provvedere autonomamente alla gestione del condominio.

La nomina dell’amministratore di condominio

Una volta riunita l’assemblea è necessario comprendere i quorum necessari per la nomina di un amministratore.

Secondo l’art.1136, quarto comma, c.c., per la nomina dell’amministratore sono necessari la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (ovvero la metà del valore dell’edificio).

La revoca dell’amministratore di condominio

L’art. 1129 c.c. recita “la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità”.

La prima ipotesi è quella più classica: durante lo svolgimento dell’incarico, in qualsiasi momento e senza dover addurre qualsivoglia motivazione, l’assemblea, con le maggioranze previste per la nomina, può revocare l’amministratore. Si tratta di una scelta fatta quando il rapporto di fiducia tra condominio e professionista smette cessa.

I poteri dell’amministratore di condominio

I poteri principali dell’amministratore di condominio sono:

  • La convocazione dell’assemblea;
  • Eseguire le delibere assembleari;
  • Riscuotere i contributi;
  • Erogare le spese necessarie per l’esercizio dei servizi comuni.

Il potere di giudizio entro che limiti si estende?

Anche se l’amministratore è il legale rappresentante del condominio e  il diretto referente per le cause attive e passive, i suoi poteri di agire e di resistere in giudizio sono sempre subordinati  all’espressa volontà dell’assemblea.

Poi, se in un primo momento aveva la possibilità di sanzionare autonomamente i condomini che non rispettavano le regole, con una somma massima di 200 euro, oggi questo potere è passato in capo all’assemblea.

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